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Ordinanza — n. 5536/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding traffic offense where non-prosecution ground was validly excluded due to high objective disvalue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5536/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution based on the minor nature of the offense, but the lower court had validly excluded this ground due to the high objective disvalue of the conduct. The court upheld the decision because it found no legal errors and noted that factual re-evaluation is reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 186, comma 7, c.s.: The ground for non-prosecution due to particular minor nature of the offense is validly excluded when the objective disvalue of the conduct is high, and the court of cassation cannot re-evaluate factual elements.

Parole chiave

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non-prosecution minor nature objective disvalue conduct traffic offense violation arrest at home breach cassation inadmissibility discarica per sostanze residue gestione dei rifiuti discarica abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 186, comma 7, c.s.
art 131-bis cod. pen
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LULLO NICOLA MARIA nato a ATRI il 09/09/1993 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Di Lullo Nicola Maria ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nei motivi di ricorso, violazione di legge, erronea applicazione ed interpretazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Considerato che dalla lettura della sentenza non si individuano i vizi prospettati dal ricorrente. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (cfr. quanto argomentato a pag. 6 della motivazione, dove si legge:"Di Lullo commetteva il reato oggetto del presente procedimento in occasione di un controllo stradale notturno, quando veniva sorpreso, alla guida della sua autovettura, in violazione delle prescrizioni afferenti alla misura degli arresti domiciliari applicata poche ore prima -e per la quale veniva anche arrestato in flagranza di reato (i gravi fatti occorsi quella notte sono compendiati nella sentenza n. 1782 del 2023, irrevocabile, prodotta dalla difesa).

Peraltro, la condotta complessivamente tenuta nell'occasione si connota per particolare gravità, in quanto il Di Lu/lo, innanzitutto, viaggiava a velocità elevata, senza rispettare la segnaletica stradale e tagliando la strada alla vettura dei militari, che si trovavano costretti, evitata la collisione, a porsi all'inseguimento dell'auto; inoltre, l'imputato, in occasione del controllo, assumeva un atteggiamento non collaborativo, manifestava evidenti segni di alterazione da consumo di alcol, tono di voce immotivatamente alto, occhi lucidi e aggressività verbale [..].

Infine, non può trascurarsi come quella notte - tra il 1 ed il 2 ottobre 2022, il Di Lu/lo evadeva dagli arresti domiciliari sostanzialmente due volte"). Considerato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere