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Ordinanza — n. 5535/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against traffic conviction for excessive speed and revocation of license.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5535/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's complaints regarding the conviction for excessive speeding and the accessory penalty of license revocation. The defense argued for reduced sentencing and challenged the factual reconstruction of the incident, but the court affirmed that these issues fall within the exclusive competence of the appellate court. Consequently, the decision was upheld because the lower court provided adequate reasoning based on established legal principles and the severity of the consequences caused.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassazione cannot re-evaluate factual findings or sentencing discretion if the lower court's decision is supported by adequate reasoning and logical inference.

Parole chiave

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excessive speeding conviction license revocation penalty inadmissible appeal appellate court competence sentencing discretion review guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 589-bis, commi 1, 2, 8 cod. pen.
259142); considerato, quanto al rilievo riguardante la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, che il rilievo è palesemente destituito di fondamento, avendo correttamente evidenziato la Corte di merito come il comma 8 dell'art. 589-bis cod.
art. 589-bis cod. pen
259142); considerato, quanto al rilievo riguardante la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, che il rilievo è palesemente destituito di fondamento, avendo correttamente evidenziato la Corte di merito come il comma 8 dell'art. 589-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARO TOMMASO nato a FROSINONE il 22/06/1996 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Molinaro Tommaso, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 589-bis, commi 1, 2, 8 cod. pen. e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione.

Rilevato che la difesa si duole dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio, articolando i seguenti motivi di doglianza: I) Omessa motivazione; II) Riduzione della pena e concessione dei benefici di legge; III) Annullamento della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, nel quale si contesta l'accertamento della velocità a cui viaggiava il ricorrente - stimata in un valore quasi doppio a quello consentito - dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento delle emergenze probatorie, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito, richiedendo una serie di apprezzamenti in fatto, che sono sottratti al sindacato di legittimità ove, come nel presente caso, sono sorretti da adeguata motivazione (così, ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, per l'elevato grado di colpa e le conseguenze dannose provocate dall'imputato (morte e lesioni di altri utenti della strada); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato, quanto al rilievo riguardante la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, che il rilievo è palesemente destituito di fondamento, avendo correttamente evidenziato la Corte di merito come il comma 8 dell'art. 589-bis cod. pen. non costituisca un'aggravante, sicchè non viene in rilievo alcun profilo di bilanciamento.

Considerato che osta alla concessione dei benefici invocati l'entità della pena inflitta, superiore ad anni 2 di reclusione, come correttamente argomentato in motivazione. Considerato che la decisione riguardante la revoca della patente di guida è sorretta da adeguata motivazione, avendo la Corte di appello, nel corpo della motivazione, posto in evidenza l'elevata velocità a cui viaggiava il ricorrente e le gravissime conseguenze della pericolosa condotta di guida. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso