Criminal appeal dismissed for being manifestly inadmissible due to generic and non-specific grounds under Article 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Lonardi Rotolo manifestly inadmissible and dismissed it. The appellant argued for liability regarding the crime of driving without a license, but the lower court's decision contained appropriate reasoning on responsibility. The court rejected the appeal because the grounds were too generic, failed to specify factual or legal complaints, and did not address the arguments of the contested judgment, violating Article 591, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is manifestly inadmissible if the grounds are entirely generic and non-specific, failing to specify the reasons for complaint in fact and law or to confront them with the arguments of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONARDI ROTOLO LORENZO nato a PALERMO il 13/07/1997 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Lorenzo Lonardi Rotolo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di guida senza patente oggetto di imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a guanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione in punto di accertamento di responsabilità. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consi • re estensore Il P ente"