Italian Court dismisses appeal against drunk driving conviction due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Perez Soto Jose Abel inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant argued for a reclassification of the offense but failed to provide specific legal or factual arguments, merely reiterating points already rejected by the Court of Appeal. The court upheld the conviction based on clear evidence of intoxication, including breathalyzer results and physical symptoms, noting that the short time interval between driving and testing did not invalidate the measurements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 186 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285: An appeal lacking specific legal and factual grounds is inadmissible, and the short interval between the driving conduct and the breathalyzer test does not inherently invalidate the evidence of intoxication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ SOTO 30SE ABEL nato il 26/07/1989 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da' Consic...liere VINCENZO PEZZELLA; N. 36397/2025 RG. Motivi della decisione 1. Perez Soto Jose Abel ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea del 15 aprile 2024, gli ha ridotto la pena dell'am- menda ad euro 1.800,00, ma ne ha confermato la condanna in ordina al reato di cui all'art. 186 comma 1 e 2 lett.
c) D.Igs. 30 aprile 1992 n. 285, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b). Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, risolvendosi in una pedis- sequa reiterazione di profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, e altresì lamentando una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). Ne deriva che il proposto ricorso va dichia- rato inammissibile.
3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno correttamente ritenuto provato lo stato di ebbrezza dell'imputato ai fini della sussunzione del fatto nella fattispecie delit- tuosa di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), cod. strada, sulla base di una plu- ralità di elementi convergenti. In particolare, essi hanno valorizzato sia i molteplici indici sintomatici riscontrati al momento del controllo — quali l'alito vinoso, la smo- data loquacità e gli occhi lucidi — sia gli esiti dei due accertamenti alcolemici ese- guiti mediante etilometro, che restituivano un tasso alcolemico pari a 1,92 g/I alle ore 2:03 e a 2,07 g/I alle ore 2:16.
Alla luce di tali risultanze, la tesi difensiva secondo cui l'imputato, fermato poco più di dieci minuti prima del primo test, avrebbe presentato al momento della guida un tasso alcolemico pari o inferiore a 1,50 g/I — dunque inferiore di oltre un N. 36397/2025 RG. terzo rispetto a quello accertato — è stata correttamente qualificata come mera- mente congetturale, in quanto priva di adeguato supporto probatorio e meramente congetturale. Deve inoltre ribadirsi il consolidato principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione dell'alcoltest è fisiologico e inevitabile, e non incide di per sé sulla validità e attendibiiità del rilevamento alcolemico.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di iegittimità (Sez. 4, n. 13999 deli'll marzo 2014, dep. 25 marzo 2014, 259694), anche in fattispecie in cui tra la guida e l'ese- cuzione delle prove etilometriche erano trascorsi circa trenta minuti. La necessità di corroborare l'esito dell'alcoltest con ulteriori elementi indiziari dello stato di ebbrezza è, di contro, riconosciuta esclusivamente nell'ipotesi in cui sia decorso un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida e l'ac- certamento tecnico (Sez. 4, n. 47298 dell'Il novembre 2014, dep. 17 novembre 2014, Ciminari, Rv. 261573).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca