Cassation court dismisses appeal against refusal of alcohol test, citing lack of right to lawyer notice for non-repetitive acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for refusing a mandatory alcohol test. The appellant argued that the driver must be informed of the right to legal counsel before the test, but the court held this obligation does not exist when the test is refused. Consequently, the appeal was rejected because it challenged the substantive merits rather than procedural legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 6, cod. strada; The right to be informed of the possibility of legal assistance does not apply to the refusal of a non-repetitive alcohol test, as such refusal precludes the conduct of the test itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI ANTONIO nato a NOVARA 11 19/09/1976 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Antonio Palmieri ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa a suo carico dal primo giudice in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del proprio stato di alterazione psico-fisica ex art. 186, comma 6, cod. strada. Il primo motivo è manifestamente infondato, sulla scorta del principio per cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 - 01), Quanto al rifiuto, la motivazione non è manifestamente illogica e le censure in punto di responsabilità attengono al merito della decisione e, come tali, non sono consentite nella presente sede di legittimità.
Anche la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio deborda nel merito ed è, comunque, riproduttiva di profili di censura già vagliati con motivazione congrua e logica dai giudici territoriali, come tale non sindacabile in cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il ConsiiTire estensore Il es e