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Ordinanza — n. 5526/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as repetitive and inadmissible due to merits review of facts and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5526/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it reiterated appellate arguments and challenged the trial court's factual reconstruction and evidence evaluation. The appellant argued for a non-prosecution ruling, but the court found the lower court's decision adequately motivated based on the severity of the conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely repeat appellate grounds or question the trial court's exclusive competence to evaluate facts and evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal review of facts and evidence non-prosecution ruling denial procedural costs and fine diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile apprezzamento anticipato delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla questione concernente l'avviso ex art. 114 disp.
Art. 131-bis cod. pen.
Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla questione concernente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881 - 01
da rivolgere all'imputato, trattandosi nel caso concreto di soggetto in una situazione di acclarata assenza di lucidità, tale da vanificare la ragione per cui l'avviso doveva essere formulato (Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMPAOLO ANTONIO nato a LOCRI il 09/11/1971 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Antonio Giampaolo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla questione concernente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. da rivolgere all'imputato, trattandosi nel caso concreto di soggetto in una situazione di acclarata assenza di lucidità, tale da vanificare la ragione per cui l'avviso doveva essere formulato (Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881 - 01). Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., si osserva che esso è stato adeguatamente motivato con la riscontrata gravità della condotta incriminata (desunta da plurimi indici quali l'aver condotto un motociclo privo di copertura assicurativa e di revisione, senza indossare il casco e procurando un incidente), secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Cons,,j4lire estensore Il Pteidfl