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Ordinanza — n. 5525/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late argument and lack of retroactive application of new sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5525/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for a new mitigating circumstance under Article 589-bis of the Penal Code, but the Court found this argument was never raised during the appellate proceedings. Consequently, the Court ruled the claim precluded and applied the principle that new criminal law provisions do not apply retroactively to acts committed before their enactment.

Regesto Legislator

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Art. 589-bis, comma 7 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The argument for a new mitigating circumstance introduced after the criminal act is inadmissible if not raised in the lower court, and such provisions do not apply retroactively to prior conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility retroactivity of criminal law new mitigating circumstance preclusion principle procedural costs order delitto contro l'ambiente azione intesa alla dichiarazione di responsabilità responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 589-bis, comma 7 cod. pen.
Il ricorso di Stefano Aiello - e le conclusioni scritte depositate - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod.
Art. 3 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 589-bis cod. pen
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, nella specie non può trovare applicazione l'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., entrato in vigore solo in epoca successiva al fatto per cui si procede.
art. 3 Cost
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Dalmazzo, Rv. 275653
(Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Dalmazzo, Rv. 275653 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO STEFANO nato a CATANZARO il 18/07/1989 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Stefano Aiello - e le conclusioni scritte depositate - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, nella specie non può trovare applicazione l'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., entrato in vigore solo in epoca successiva al fatto per cui si procede. Al riguardo, la Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589- bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale. (Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Dalmazzo, Rv. 275653 - 01).

Peraltro, il motivo è comunque inammissibile in quanto mai dedotto in sede di appello, pertanto ormai precluso in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 re est