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Ordinanza — n. 5519/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as manifestly inadmissible for being generic and failing to specify factual or legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5519/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vladislav Amaduzzi's identical appeals against the Bologna Court of Appeal's liability judgment manifestly inadmissible. The appeals were rejected because they were too generic, failing to specify factual or legal grounds or address the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were dismissed without examining the merits of the underlying road traffic offense.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals that are manifestly inadmissible due to being generic and aspecific fail to establish a valid procedural relationship, precluding any declaration of time-bar expiration.

Parole chiave

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manifestly inadmissible appeal generic and aspecific grounds road traffic liability offense procedural time bar expiration Cassation appeal dismissal accusa penale testimone a carico falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
Inoltre, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art.
Art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134
inserito dall'art. 2, comma 2, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 344-bis cod. proc. pen
Inoltre, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01
Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADUZZI VLADISLAV nato il 14/06/1995 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi di Vladislav Amaduzzi - il quale ha depositato due ricorsi identici aventi date diverse (14.10.2024 e 30.9.2025) - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Inoltre, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett.

a) della legge 27 settembre 2021, n. 134 (cfr. Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il ConsiM1ire estensor