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Ordinanza — n. 5517/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding recidivism presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5517/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Broidic Sidney inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The defense argued against the presumption of recidivism within the two-year period, claiming a lack of evidence regarding administrative sanctions. The court rejected these arguments as repetitive and lacking the necessary specificity required for a valid cassation complaint.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of those already examined by the lower court and lack the requisite specificity to constitute a valid ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive grounds presumption of recidivism cassation procedure alibi guida recidiva in stato di ebbrezza momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROIDIC SIDNEY nato a TRENTO il 25/03/1984 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Broidjc Sidney, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nell'unico motivo di ricorso, nel quale si contesta il presupposto della recidiva nel biennio, è reiterativo di ragioni di doglianza già valutate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni non censurabili in questa sede.

Considerato che la doglianza non è connotata da pertinenza censoria, essendo priva del necessario requisito della specificità: l'argomentazione prodotta dai giudici di merito in ordine alla mancanza di elementi in atti dai quali desumersi che la precedente sanzione amministrativa avesse formato oggetto di ricorso, è stata avversata in termini puramente oppositivi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm