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Ordinanza — n. 5515/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for traffic offense regarding prescription suspension and substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5515/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Maria Barili's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a traffic offense. The appellant argued regarding the application of prescription suspension rules and the necessity of a specific warning for substitute penalties, but the court rejected these claims based on established Supreme Court precedents. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: The suspension of prescription applies retroactively to offenses committed during the law's validity period, and the omission of a specific warning for substitute penalties does not render a sentence null if the defense did not explicitly request it.

Parole chiave

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prescription suspension substitute penalties traffic offense criminal appeal procedural nullity retroactive application discretionary power bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
Il primo motivo non supera l'inderogabile insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
288175 - 01) Con riferimento al secondo motivo si osserva che la Corte di merito ha legittimamente escluso l'invocata nullità per omesso avviso ex art. 545-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 159 cod. pen
Il primo motivo non supera l'inderogabile insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
art. 545-bis cod. proc. pen
288175 - 01) Con riferimento al secondo motivo si osserva che la Corte di merito ha legittimamente escluso l'invocata nullità per omesso avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023
pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILI MARIA nato a BRESCIA il 25/07/1957 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Maria Barili avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione (art. 186 cod. strada, commesso il 20.4.2019), è inammissibile. Il primo motivo non supera l'inderogabile insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01) Con riferimento al secondo motivo si osserva che la Corte di merito ha legittimamente escluso l'invocata nullità per omesso avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen. e ha correttamente evidenziato come la difesa dell'imputata non avesse specificamente chiesto, nell'atto di appello, l'applicazione di sanzioni sostitutive; ciò in linea con l'insegnamento secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01).

Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo i giudicanti motivatamente negato il riconoscimento di attenuanti generiche in considerazione del negativo comportamento della prevenuta immediatamente dopo la commissione del fatto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2