Cassation appeal dismissed as repetitive and exceeding cassation limits regarding fact-finding and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court declared the appeal by Nicola Varago inadmissible for being repetitive of the second-instance arguments and containing impermissible criticisms of the lower court's fact-finding and evidence assessment. The court held that the appellate judges properly evaluated the breathalyzer's functionality, the officer's duty to inform the defendant, and the denial of non-prosecution, providing a reasoned decision immune from logical flaws. Consequently, the appeal was rejected because the cassation court's role is limited to verifying the compatibility of the lower court's reasoning with common sense and plausible limits, not to reconstruct facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: The cassation court cannot re-evaluate facts or evidence; appeals must not repeat second-instance arguments or criticize the lower court's factual reconstruction and proof assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARAGO NICOLA nato a ASOLO il 08/03/1990 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; •
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Nicola Varago avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alle asserite irregolarità formali inerenti alla funzionalità dell'etilometro, avendo insindacabilmente accertato la sua regolare omologazione e sottoposizione alle verifiche periodiche, in tal modo implicitamente confutando la consulenza tecnica della difesa. I giudicanti hanno anche dato riscontro del rituale avviso degli operanti rivolto all'imputato ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., essendo pacifico che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante (Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro, Rv. 278027 - 01).
Infine, il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stato adeguatamente motivato con l'argomentazione che l'imputato viaggiava, in condizioni di alterazione, in una strada pubblica a velocità sostenuta. In definitiva, non vi è spazio in questa sede per una alternativa ricostruzione dei fatti, dovendosi rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile (cfr.
Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis