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Ordinanza — n. 5510/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription suspension, citing Supreme Court precedent on retroactive application of 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5510/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the respondent to pay court costs and a fine. The appellant argued that the five-year prescription period for a minor offense had expired before the second-instance judgment, claiming the 2017 law suspending prescription during appeals did not apply retroactively to crimes committed between 2017 and 2019. The court rejected this, relying on a binding Supreme Court decision establishing that the 2017 suspension rule applies to the entire specified period, thereby preventing the prescription from maturing before the appeal judgment.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 544 cod. pen.: The suspension of the prescription period introduced by the 2017 law applies retroactively to offenses committed between August 2017 and December 2019, preventing the expiration of the limitation period during the duration of appellate proceedings.

Parole chiave

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prescription suspension retroactive application appellate proceedings minor offense inadmissible appeal termine di sospensione ritardo ingiustificato dell'azione penale termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
pen., per l'omessa declaratoria di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione; in particolare, il ricorrente ritiene che il termine prescrizionale di anni cinque del reato suddetto - poiché trattasi di reato contravvenzionale, in assenza di cause di sospensione ex art. 159 cod.
Art. 544 cod. pen.
pen.; ciò perché la sentenza di primo grado, con termine per il deposito fissato in 90 giorni, risale al 12 ottobre 2023, quindi l'effetto sospensivo, che ex art. 544 cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n.
Legge 9 gennaio 2019, n. 3
103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.
Legge 27 novembre 2021, n. 134
3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n.
art. 159 cod. pen
pen., per l'omessa declaratoria di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione; in particolare, il ricorrente ritiene che il termine prescrizionale di anni cinque del reato suddetto - poiché trattasi di reato contravvenzionale, in assenza di cause di sospensione ex art. 159 cod. pen.
art. 544 cod. pen
pen.; ciò perché la sentenza di primo grado, con termine per il deposito fissato in 90 giorni, risale al 12 ottobre 2023, quindi l'effetto sospensivo, che ex art. 544 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, PG C/Polichetti, Rv. 288175-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELSISI MOHAMED ISMAIL KAMEL nato a BEHEIRA( EGITTO) il 24/06/1997 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all'art.660 cod. pen., commesso in data 21 ottobre 2018, di cui al capo 2) dell'imputazione; con i motivi di ricorso, Elsisi lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157 e 159 cod. pen., per l'omessa declaratoria di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione; in particolare, il ricorrente ritiene che il termine prescrizionale di anni cinque del reato suddetto - poiché trattasi di reato contravvenzionale, in assenza di cause di sospensione ex art. 159 cod. pen. e considerando il tempo di interruzione - sia maturato in data 21 ottobre 2023; in ragione della commissione del reato in data compresa tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, difatti, la disciplina applicabile al caso di specie è quella prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevede la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione; anche nel caso in cui si applicasse la legge 23 giugno 2017, n. 203, e quindi la disciplina di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., la prescrizione risulterebbe maturata in data antecedente alla pronuncia di appello, prima che potesse operare, quindi, la causa sospensiva di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen.; ciò perché la sentenza di primo grado, con termine per il deposito fissato in 90 giorni, risale al 12 ottobre 2023, quindi l'effetto sospensivo, che ex art. 544 cod. pen. decorre dal termine di 90 giorni per il deposito della motivazione sino alla pronuncia della sentenza di appello, avrebbe dovuto iniziare ad operare dall'il. gennaio 2024; ritenuto che: il ricorso è manifestamente infondato, posto che con sentenza delle Sezioni Unite è stato affermato, così risolvendo la questione, che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, PG C/Polichetti, Rv. 288175-01);la censura è manifestamente infondata anche con riferimento alla ritenuta maturazione del termine di prescrizione in data antecedente alla sentenza di secondo grado poiché dal riepilogo delle date, come sopra riportato, si evince che ha operato la causa di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 che ha determinato che, al momento della pronuncia della sentenza di appello non era decorso il termine massimo di sospensione pari ad un anno e sei mesi; ritenuto che: pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d