Cassation Court dismisses appeal regarding prescription interruption by revocation of conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the opposition to the extinction of the penalty due to the lapse of time. The appellant argued that the revocation of the conditional sentence suspension did not interrupt the prescription period because only the original judgment should trigger such interruption. The court ruled that the prescription period began when the revocation decision became final, which coincided with the date the suspension was revoked, not the date the execution order was issued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172, quinto comma, cod. pen.; The prescription period for a penalty rendered executable due to the revocation of a conditional suspension begins on the day the decision establishing the cause of revocation becomes final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO GAETANO nato a TORRE DEL GRECO il 29/03/1983 avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di Gaetano Gargiulo avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo, richiamando l'interruzione del termine di prescrizione per effetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero il 9 giugno 2023, in conseguenza della revoca della sospensione condizionale della pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000 di ammenda disposta dal giudice dell'esecuzione in data 20 settembre 2019; letto il ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 172 cod. pen.; rilevato che, in particolare, il ricorrente ritiene che il provvedimento di revoca del beneficio emesso dal giudice dell'esecuzione, cui ha fatto seguito la notifica dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti, non possa qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione in ragione del fatto che le cause di sospensione di detto termine sono esclusivamente quelle riferibili alla sentenza di condanna, e non all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione; ritenuto che: il ricorso è manifestamente infondato, poiché fondato su enunciati ermeneutici inapplicabili al caso di specie; invero, il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 172, quinto comma, cod. pen. non era iniziato a decorrere per effetto della condizione costituita dalla sospensione dell'esecuzione oggetto di revoca;
è stata fatta corretta applicazione del principio per il quale il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca (Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759-01), il cui dies a quo coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253974-01), che coincide, nel caso di specie, con la revoca della sospensione condizionale disposta dal giudice dell'esecuzione in data 20 settembre 2019 che non risultava decorso al momento dell'emissione del provvedimento di esecuzione del 9 giugno 2023; non può, difatti, ritenersi che la decisione che ha disposto la revoca integri una attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione, cui fanno riferimento i precedenti giurisprudenziali menzionati dal ricorrente; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a