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Ordinanza — n. 5508/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual support for the sole argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5508/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Crescenzo De Rosa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. De Rosa challenged a second-instance judgment confirming his criminal liability for driving without a license and recidivism, citing a violation of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as entirely devoid of legal reasons and factual elements, noting that the appeal failed to meet the strict specificity requirements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal must be declared inadmissible if the sole ground raised lacks specific legal reasons and factual support, failing to meet the statutory requirement for precise enumeration of censure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds Article 581 Code of Criminal Procedure Article 131-bis Penal Code recidivism driving without license motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e correlativa mancanza di motivazione) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n.
legge 23 giugno 2017, n. 103
150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA CRESCENZO nato a ACERRA il 26/05/1976 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Crescenzo De Rosa ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 15 dicembre 2023 per avere revocato il disposto fermo amministrativo, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e correlativa mancanza di motivazione) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr d