Cassation court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of merits court's already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Qerim Kacbufi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction on four grounds alleging defects in the lower court's reasoning regarding criminal liability, charge classification, and aggravating circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate judges with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on grounds that are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or the court of appeal are inadmissible in cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACBUFI QERIM nato il 28/02/1991 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Qerim Kacbufi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia resa il 16 novembre 2023 dal Tribunale di Macerata per i reati al predetto ascritti. Ritenuto che i quattro motivi sollevati (vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A); vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato sub A) nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo C) nella fattispecie tentata; vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in relazione reato contestato al capo B) della rubrica) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 2, 3 e 4 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pri