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Ordinanza — n. 5506/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic legal violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5506/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic legal violation claim. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding charges under Articles 624-bis and 625 of the Penal Code, but the court found this argument unsuitable for the jurisdiction of review. Consequently, the court ruled that the claim merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625 cod. pen.; A generic legal violation claim in a jurisdiction of review is inadmissible if it aims to prefigure a re-evaluation of evidence and is merely reproductive of arguments already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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generic legal violation jurisdiction of review re-evaluation of evidence inadmissible appeal Penal Code provisions insufficienza di prove prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC MATTEO nato a ROMA il 04/02/1996 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Matteo Husovic ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 2 febbraio 2024 dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per mancato raggiungimento della prova in ordine al reato di cui al capo di imputazione) non è consentito in sede di legittimità perché generico, volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 2-3 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec