Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds regarding evidence evaluation and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniele D'Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for specific intent theft, arguing violations of procedural rules on evidence assessment and substantive criminal law. The court rejected these grounds because the first claim improperly invoked procedural limits on evidence evaluation, while the second merely repeated arguments already fully examined and dismissed by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 99, 62-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they allege violations of procedural rules regarding evidence evaluation or merely reproduce arguments already decided by the court of first instance without new legal confrontation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO DANIELE nato a PALERMO il 02/04/1978 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Daniele D'Angelo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 7 dicembre 2023 dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità: il primo, perché è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati deducendo la violazione della predetta disposizione (cfr.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo Nicola, Rv. 280027 - 04); il secondo, perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 4 e 5 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co