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Ordinanza — n. 5504/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to prior prosecutorial requalification and settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5504/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the legal ground raised was manifestly unfounded. The Public Prosecutor had previously reclassified the offense from receipt to theft, and the parties subsequently reached an agreement on sentencing regarding this new qualification. Consequently, the court ruled that the claim of a discrepancy between the charge and the judgment's operative part could not be entertained.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 c.p.; Art. 444 ss. c.p.p.: When the Public Prosecutor requalifies the facts and the parties agree on the penalty, a subsequent appeal challenging the original charge classification is inadmissible as manifestly unfounded.

Parole chiave

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prosecutorial requalification criminal settlement agreement inadmissible appeal manifestly unfounded discrepancy between charge and judgment modifica della sentenza revisione in materia penale ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Art. 444 ss. c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LA PAZ NINA NETHALIS MERCEDES nato il 30/08/1991 avverso la sentenza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

De La Paz Nina Nethalis Mercedes ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Genova il 20 febbraio 2025, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente discrasia tra capo di imputazione e dispositivo della sentenza) è inammissibile, perché manifestamente infondato, atteso che, come si legge in sentenza, all'udienza del 20 febbraio 2025, il Pubblico ministero aveva ritualmente proceduto a riqualificare l'originaria imputazione di ricettazione in quella di furto e che su tale riqualificazione era intervenuto l'accordo tra le parti per l'applicazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres