Cassation court dismisses appeals for lack of admissibility as arguments merely reproduce merit court's already decided points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by D'Agostino and Petito inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a lower court's confirmation of convictions under Articles 110, 81, 624, and 625 of the Penal Code, citing lack of decisive evidence and insufficient reasoning. The court rejected these grounds because they merely reproduced points of criticism already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 495, comma 2, c.p.p.: Appeals are inadmissible if the grounds merely reproduce points of criticism already adequately examined and dismissed by the judge of the merits without new legal confrontation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AGOSTINO FLAVIO nato a CESA il 12/11/1964 PETITO FRANCESCA nato a SANT'ANTIMO il 19/12/1967 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Flavio D'Agostino e Francesca Petito ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia emessa il 27 settembre 2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Rilevato che i due motivi sollevati (mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; mancanza di motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 3-4 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pysiqhte