Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic legal arguments lacking factual support under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pasquale Caldarelli inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a lower court's decision regarding generic mitigating circumstances versus recidivism, arguing an erroneous application of Article 624 of the Penal Code. The court rejected this claim because the sole ground raised was entirely generic and lacked the necessary legal reasoning and factual data required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 624 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are entirely generic and lack the legal reasoning and factual data required to support the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARELLI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/07/1972 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pasquale Caldarelli ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Napoli - parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia, emessa il 12 dicembre 2023, dal locale Tribunale per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati al predetto ascritti. Rilevato che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale in ordine alla fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.) con cui si prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il PresJcìe -