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Ordinanza — n. 5499/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are merely repetitive of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5499/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review was deemed merely repetitive of arguments already fully examined and rejected by the lower courts. The appellant, Cristian Polini, challenged the confirmation of a conviction under Article 95 of the 2002 Decree-Law 115, claiming a lack of contradictory and logical reasoning in the judgment. The court rejected this claim, ruling that the appellant offered no new legal comparison against the correct arguments presented by the judges of record.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance or court of appeal.

Parole chiave

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inadmissibility repetitive grounds Court of Cassation merits review procedural bar motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da. POLINI CRISTIAN nato a ALBANO LAZIALE il 11/03/1985 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cristian Polini ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 11 novembre 2021 dal Tribunale di Velletri in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 4-5 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P ente