Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims of mere presence and lack of motive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower courts' conviction for theft and related offenses. The appellant argued for acquittal based on a lack of concourse and insufficient motivation, but the court found the first ground repetitive of already rejected arguments and the second ground generic and lacking factual support. The decision relied on evidence showing the appellant's physical presence at the crime scene and his causal contribution to the theft, thereby rejecting the defense's claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 110 c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance or if they present generic allegations devoid of specific legal reasons and factual data.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADATTI MAURIZIO (CUI 043ZB5H) nato a ROMA il 10/01/1984 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Maurizio Radatti ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa il 24 gennaio 2024 dal locale Tribunale in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 99, comma 4, cod. pen., così riqualificata la condotta di cui in imputazione. Sono pervenuti motivi aggiunti, nell'interesse dell'imputato, e a firma del difensore Avv. Angela Porcelli con cui si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art 110 cod. pen. quanto al contributo concorsuale per motivazione apparente (primo motivo); per violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e carenza motivazionale (secondo motivo);
Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge laddove la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del concorso dell'odierno ricorrente nella condotta illecita del coimputato in ragione della mera presenza dello stesso tale invece da rappresentare connivenza passiva; vizio della motivazione e travisamento delle emergenze processuali) non sono consentiti in sede di legittimità: il primo, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 5 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; il secondo, perché prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.).
In particolare, la sentenza di primo grado (p. 4), che va letta unitamente alla sentenza di appello, ha evidenziato, quanto alla piena responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, che entrambi gli operanti avevano riferito di aver visto il Redatti unitamente al coimputato Tronco scendere dalle rispettive auto e aggirarsi insieme tra quelle in sosta; che il Vice Ispettore Quatti aveva riconosciuto nel Redatti colui che aveva infranto il vetro del deflettore dell'auto rubata, deposizione rispetto alla cui attendibilità ha ritenuto non vi siano motivi di dubbio.
Ha poi (p.
5) affermato la certezza del contributo causale apprezzabile fornito dall'imputato, che si era recato insieme al Tronco sul luogo del delitto, era sceso dalla propria auto ed era rimasto lì, quantomeno in funzione di palo fino a che l'altro non riusciva a metter in moto l'auto trafugata, era ripartito seguendolo poi fino alla via dove parcheggiava l'auto rubata e lo riaccompagnava indietro a recuperare la propria auto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2