Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding automatic license revocation under aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared Giuseppe Nucita's cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly revoked his driver's license. The appellant argued the revocation violated constitutional rights, but the Court found aggravating circumstances of alcohol and drug intoxication justified the automatic penalty. Consequently, the appeal was rejected, and Nucita was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 222, comma 2, d.lgs. 30/04/1992 n. 285: The automatic revocation of a driver's license is constitutionally compliant when aggravating circumstances such as intoxication or drug influence are present, rendering the measure legally correct and not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCITA GIUSEPPE nato a TAORMINA il 01/10/1985 avverso la sentenza del 29/05/2025 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giuseppe Nucita ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Termini Imerese in ordine ai reati ascrittigli, che gli revocava la patente di guida. Premessa l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, PG C/ MELZANI SAYMON, Rv. 279349). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per essere stata la revoca della patente disposta automaticamente, in violazione di quanto disposto dalla Corte Costituzionale) è manifestamente infondato.
Invero, con la sentenza n. 88 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui non prevedeva che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e del terzo periodo del medesimo comma del citato articolo del codice della strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589- bis, comma 2, e 590-bis, comma 3, cod. pen.
Nel caso di specie, come emerge dalle stesse imputazioni, ricorrevano per l'appunto le aggravanti costituite dalla guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, di tal che del tutto corretta e conforme alla legge si appalesa la disposizione del Tribunale di Termini Imerese sulla revoca della patente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme