Ordinanza — n. 5496/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURTURICI SANTO nato a TERMINI IMERESE il 04/03/1986 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Santo Turturici ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 23 novembre 2023 dal Tribunale di Termini Imerese in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che i tre motivi sollevati (omessa pronuncia di sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato; omessa applicazione del minimo assoluto della pena unitamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con esclusione della contestata recidiva; omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 99 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5496/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURTURICI SANTO nato a TERMINI IMERESE il 04/03/1986 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Santo Turturici ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 23 novembre 2023 dal Tribunale di Termini Imerese in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che i tre motivi sollevati (omessa pronuncia di sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato; omessa applicazione del minimo assoluto della pena unitamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con esclusione della contestata recidiva; omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in