Ordinanza — n. 5495/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENNARO SIMONE nato a ROMA il 26/03/2000 TODERITA MARIUS CONSTANTIN nato il 20/06/1998 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Simone Gennaro e Marius Constantin Toderita, con un unico atto a firma del medesimo difensore, ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riconoscimento della pronuncia resa il 5 giugno 2023 dal Tribunale di Agrigento, per avere riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza degli imputati per il reato di cui agii artt. 110, 624-bis cod. pen. Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5495/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, cod. pen. e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza degli imputati per il reato di cui agii artt. 110, 624-bis cod. pen. Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENNARO SIMONE nato a ROMA il 26/03/2000 TODERITA MARIUS CONSTANTIN nato il 20/06/1998 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Simone Gennaro e Marius Constantin Toderita, con un unico atto a firma del medesimo difensore, ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riconoscimento della pronuncia resa il 5 giugno 2023 dal Tribunale di Agrigento, per avere riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza degli imputati per il reato di cui agii artt. 110, 624-bis cod. pen. Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato.
Insufficienza della prova e contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti acquisiti in dibattimento. Violazione dell'art. 624-bis cod. pen.; violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato agli imputati. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato. Violazione dell'art. 624-bis cod. pen.; violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (sent. app. per il primo motivo, pp. 2-3; per il secondo motivo, pp. 3-4; per il terzo motivo, pp. 4-5, dovendosi, in relazione a tale ultimo profilo, ricordare che la Corte territoriale ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., così riducendo l'entità della pena inflitta).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore I