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Ordinanza — n. 5494/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5494/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5494/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto aa. DE BATTISTA DOMENICO nato a ROMA il 02/08/1992 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Domenico De Battista ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa il 20 ottobre 2022 dal Tribunale di Agrigento per i reati di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 3, 61 nn. 2 e 5, cod. pen. (capo 1), e di cui all'art. 493-ter cod. pen. (capo 2). Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione e violazione di legge; violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sent. app. pp. 2, 3 per il primo motivo; p. 5 per il secondo motivo) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 493-ter cod. pen; Ordinanza — n. 5494/2026 — snpen · Corte di Cassazione: DE BATTISTA DOMENICO nato a ROMA il 02/08/1992 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Domenico De Battista ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa il 20 ottobre 2022 dal Tribunale di Agrigento per i reati di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 3, 61 nn. 2 e 5, cod. pen. (capo 1), e di cui all'art. 493-ter cod. pen. (capo 2). Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione e violazione di legge; violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sent. app. pp. 2, 3 per il primo motivo; p. 5 per il secondo motivo) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per risarcimento danni restituzione delle prestazioni rimborso delle spese obbligo di ridurre il danno riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 493-ter cod. pen
(capo 1), e di cui all'art. 493-ter cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto aa. DE BATTISTA DOMENICO nato a ROMA il 02/08/1992 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Domenico De Battista ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa il 20 ottobre 2022 dal Tribunale di Agrigento per i reati di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 3, 61 nn. 2 e 5, cod. pen. (capo 1), e di cui all'art. 493-ter cod. pen. (capo 2). Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione e violazione di legge; violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sent. app. pp. 2, 3 per il primo motivo; p. 5 per il secondo motivo) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P ente ..,