Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and repetition of previously rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Diop Adama inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming guilt for driving without a license and recidivism, citing alleged errors in legal application and contradictory police annotations. The court rejected these grounds because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning, leaving no room for review at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of those already examined and rejected by the court of first instance or the appellate court, lacking any new argument or legal comparison.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ADAMA nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diop Adama ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo - parzialmente riformando la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento per avere ridotto la pena inflitta all'imputato, in applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 - ha confermato l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione risultante dall'annotazione del 30 aprile 2023 redatta dalla Legione dei Carabinieri di Agrigento, in relazione all'art. 5 d.lgs. 15 gennaio 2015 e all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 2 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre e te-