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Ordinanza — n. 5491/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5491/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5491/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE ROBERTO nato a FIRENZE il 27/06/1968 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Roberto Stabile ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 28 aprile 2022 per aver ritenuto la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 10 cod. pen. Ritenuto che i cinque motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'ordinanza predibattimentale di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. del fatto contestato; omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi relativi alla mancata riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. con conseguente estinzione del reato per mancanza di querela; erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 4 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto;

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 624 cod. pen, art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 5491/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa accuse di abuso frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione azione civile ricorso per risarcimento danni dimostrazione di un danno irreparabile

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
Ritenuto che i cinque motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'ordinanza predibattimentale di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.
art. 624 cod. pen
del fatto contestato; omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi relativi alla mancata riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 114 cod. pen
con conseguente estinzione del reato per mancanza di querela; erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE ROBERTO nato a FIRENZE il 27/06/1968 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Roberto Stabile ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 28 aprile 2022 per aver ritenuto la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 10 cod. pen. Ritenuto che i cinque motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'ordinanza predibattimentale di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. del fatto contestato; omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi relativi alla mancata riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. con conseguente estinzione del reato per mancanza di querela; erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 4 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il