Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5490/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5490/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5490/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BRENDON nato a LIVORNO il 11/07/1993 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Halilovic Brendon ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Livorno per avere escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 2, cod. pen. ed avere conseguentemente rideterminato la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 122 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 7, 8 e 9 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 122 cod. pen; Ordinanza — n. 5490/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 112, comma 2, cod. pen. ed avere conseguentemente rideterminato la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 122 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 7, 8 e 9 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione di domicilio consenso del coniuge domicilio all'estero abitazione familiare diritto di soggiorno diritto di visita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 122 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 122 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BRENDON nato a LIVORNO il 11/07/1993 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Halilovic Brendon ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Livorno per avere escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 2, cod. pen. ed avere conseguentemente rideterminato la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione dell'art. 122 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 7, 8 e 9 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pqeicnt