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Ordinanza — n. 5489/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5489/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5489/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da . RAMOVIC OLIVERA nato il 17/09/1973 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Olivera Ramovic ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, confermata la pronuncia di condanna emessa il 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Prato per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen., ha sostituito la pena detentiva alla stessa inflitta con la detenzione domiciliare per anni 3, secondo il disposto degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 ss. e 56 L. 24 novembre 1981, n. 689. Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto; erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 6 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali la ricorrente non opera alcun confronto;

Regesto Legislator

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artt. 545-bis cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 5489/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedure di ricorso motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di ricusazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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artt. 545-bis cod. proc. pen
pen., ha sostituito la pena detentiva alla stessa inflitta con la detenzione domiciliare per anni 3, secondo il disposto degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 ss.
art. 110 cod. pen
Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen.
art. 114 cod. pen
e mancanza di motivazione sul punto; erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da . RAMOVIC OLIVERA nato il 17/09/1973 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Olivera Ramovic ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, confermata la pronuncia di condanna emessa il 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Prato per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen., ha sostituito la pena detentiva alla stessa inflitta con la detenzione domiciliare per anni 3, secondo il disposto degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 ss. e 56 L. 24 novembre 1981, n. 689. Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto; erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 6 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali la ricorrente non opera alcun confronto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P