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Ordinanza — n. 5486/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5486/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5486/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI FABIO (CUI 049QCBA) nato a AVIGLIANA il 11/09/1979 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; , Fabio Scali ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso proposta in relazione all'accusa di aver concorso con Lomaglio Pasquale e lemma Salvatore all'acquisto di 50 grammi di sostanza stupefacente da Oneto Domenico, in particolare avendo egli collaborato all'acquisto di 50 grammi di sostanza stupefacente fornendo allo lemma la provvista di euro mille necessaria per il pagamento della sostanza. Veniva assolto dal reato ascrittogli all'esito del giudizio di primo grado con sentenza divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2021.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5486/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Veniva assolto dal reato ascrittogli all'esito del giudizio di primo grado con sentenza divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2021.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale censura costituzionale censura formulata in modo carente mancanza di credibilità verosimiglianza dei motivi d'asilo facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo sollevato dall'istante (inosservanza dell'art. 314 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI FABIO (CUI 049QCBA) nato a AVIGLIANA il 11/09/1979 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fabio Scali ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso proposta in relazione all'accusa di aver concorso con Lomaglio Pasquale e lemma Salvatore all'acquisto di 50 grammi di sostanza stupefacente da Oneto Domenico, in particolare avendo egli collaborato all'acquisto di 50 grammi di sostanza stupefacente fornendo allo lemma la provvista di euro mille necessaria per il pagamento della sostanza. Veniva assolto dal reato ascrittogli all'esito del giudizio di primo grado con sentenza divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2021.

Il Giudice della riparazione ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa all'invocato indennizzo valorizzando il fatto che l'istante sia evaso dagli arresti domiciliari, ove si trovava ristretto, al fine di recarsi in banca e prelevare la somma da consegnare allo lemma, nella piena consapevolezza - emersa da una telefonata (conv. 425/2018727 del 10 giugno 2018) successivamente intercorsa tra lo Scali e il Lomaglio - che detta esigenza economica fosse connessa al traffico di stupefacenti; in aggiunta, ha reputato sussistente un autonomo profilo di colpa, in capo all'odierno ricorrente, rappresentato dall'aver egli, in sede di interrogatorio di garanzia, reso dichiarazioni mendaci.

In data 7 ottobre 2025, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine che sia rigettato. Rilevato che l'unico motivo sollevato dall'istante (inosservanza dell'art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla ritenuta colpa grave e, comunque, carenza di motivazione per non avere la Corte territoriale considerato e, dunque, motivato in relazione alla predetta conversazione), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto, atteso che nel ricorso si fa riferimento ad un'altra, ulteriore, conversazione tra il ricorrente e il Lomaglio che il ricorrente sottopone all'attenzione di questa Corte di legittimità, così invocando, in termini peraltro molto generici, un inammissibile vaglio da parte di quest'ultima.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensor