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Ordinanza — n. 5485/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5485/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTARARO MAURIZIO nato a PALERMO il 04/03/1993 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Maurizio Quartararo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della pronuncia resa il 22 febbraio 2022 dal Tribunale di Novara per avere escluso la contestata recidiva e dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena irrogata all'imputato e confermato nel resto l'appellata sentenza. Rilevato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per avere la Corte di appello, così come il Giudice di primo grado, quantificato la continuazione tra i reati ascritti all'imputato senza indicare i motivi dell'aumento per i reati satellite) è manifestamente infondato atteso il principio per il quale, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui, come nel caso di specie, aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (cfr.

Regesto Legislator

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art. 132 cod. pen; Ordinanza — n. 5485/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato Fabio, Rv. 284005); ciò in conformità al dictum delle Sezioni Unite (sent. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone Simone, Rv. 282269) secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena proporzionalità della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena maggiorazione dissuasiva individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 132 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTARARO MAURIZIO nato a PALERMO il 04/03/1993 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Maurizio Quartararo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della pronuncia resa il 22 febbraio 2022 dal Tribunale di Novara per avere escluso la contestata recidiva e dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena irrogata all'imputato e confermato nel resto l'appellata sentenza. Rilevato che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per avere la Corte di appello, così come il Giudice di primo grado, quantificato la continuazione tra i reati ascritti all'imputato senza indicare i motivi dell'aumento per i reati satellite) è manifestamente infondato atteso il principio per il quale, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui, come nel caso di specie, aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (cfr.

Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato Fabio, Rv. 284005); ciò in conformità al dictum delle Sezioni Unite (sent. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone Simone, Rv. 282269) secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Ft e