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Ordinanza — n. 5484/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5484/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5484/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da. ESHAMI MORAD nato il 29/10/1983 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Eshami Morad ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia emessa il 25 maggio 2024 dal locale Tribunale, per il reato di cui agli artt. 624 e 625, camma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5484/2026 — snpen · Corte di Cassazione: ESHAMI MORAD nato il 29/10/1983 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Eshami Morad ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia emessa il 25 maggio 2024 dal locale Tribunale, per il reato di cui agli artt. 624 e 625, camma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni momento del reato testimonianza della vittima responsabilità penale facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da. ESHAMI MORAD nato il 29/10/1983 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Eshami Morad ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia emessa il 25 maggio 2024 dal locale Tribunale, per il reato di cui agli artt. 624 e 625, camma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere e