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Ordinanza — n. 5483/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for theft and fraud due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5483/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Paolo Lorenzoni and Marta Hudorovich inadmissible. The appellants challenged a lower court's confirmation of their conviction for theft and fraud, citing defects in reasoning and failure to recognize specific legal hypotheses. The court rejected these arguments as they merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the territorial courts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce grounds already examined and dismissed by the territorial courts without presenting new arguments or legal errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproduction of previous grounds theft and fraud conviction Court of Cassation review lack of new arguments revisione delle prestazioni d'invalidità ricorso per risarcimento danni rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 162-ter cod. pen
Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione, anche per travisamento della prova; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 162-ter cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LORENZONI PAOLO (CUI 05YQR63) nato a VERONA il 05/09/1969 HUDOROVIC MARTA (CUI 01CI77K) nato a VERONA il 15/07/1976 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Paolo Lorenzoni e Marta Hudorovich, con un unico atto a firma del medesimo difensore, ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia resa il 25 marzo 2021 dal Tribunale di Padova in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1, n. 2 e 61 n. 7 cod. pen. Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione, anche per travisamento della prova; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 162-ter cod. pen. e mancanza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in sede di legittimità, perché entrambi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 6 e 7 sent. app.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensor