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Ordinanza — n. 5481/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5481/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5481/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORMILE ALESSANDRO nato a PORTICI il 03/08/1975 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini, resa in esito a giudizio abbreviato condizionato il 24 novembre 2020, che ha dichiarato Mormile Alessandro colpevole dei reati allo stesso ascritti. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso fondandolo su tre motivi con cui ha dedotto vizio di motivazione per avere la Corte territoriale, in ordine alla qualificazione della privata dimora, distinto la hall dell'albergo dalla zona destinata ad ufficio, conseguendone la procedibilità a querela; per avere la sentenza impugnata escluso che la presenza del vigilante all'interno del supermercato impedisse la configurazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, e, comunque, improcedibilità dell'azione penale per la mancata prova della qualità di rappresentante legale del querelante ; per avere ritenuto che l'espressione minacciosa, formulata dall'imputato, potesse ingenerare un legittimo timore.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5481/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663). Il rilievo secondo cui il querelante non avrebbe dimostrato la sua qualità di legale rappresentante della società non coglie nel segno atteso che, come si legge nella sentenza impugnata, questi, oltre a qualificarsi come scoio del punto vendita, rivestiva la titolarità di fatto della cosa protetta dalla norma incriminatrice e come tale legittimato a proporre querela secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (per tutti, Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom esame di cassazione allegazioni d'asilo contraddittorie alleggerimento della pena asserzione difendibile revisione in materia d'asilo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORMILE ALESSANDRO nato a PORTICI il 03/08/1975 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini, resa in esito a giudizio abbreviato condizionato il 24 novembre 2020, che ha dichiarato Mormile Alessandro colpevole dei reati allo stesso ascritti. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso fondandolo su tre motivi con cui ha dedotto vizio di motivazione per avere la Corte territoriale, in ordine alla qualificazione della privata dimora, distinto la hall dell'albergo dalla zona destinata ad ufficio, conseguendone la procedibilità a querela; per avere la sentenza impugnata escluso che la presenza del vigilante all'interno del supermercato impedisse la configurazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, e, comunque, improcedibilità dell'azione penale per la mancata prova della qualità di rappresentante legale del querelante ; per avere ritenuto che l'espressione minacciosa, formulata dall'imputato, potesse ingenerare un legittimo timore.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 4 e ss. sent. app.). Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha affermato, con motivazione in fatto e pertanto incensurabile in questa sede, che l'ufficio in cui è stato commesso il reato era un ambiente distinto dalla hall, riservato in modo non occasionale al personale al quale estranei non avrebbero potuto accedere senza il consenso di chi era titolare dello ius exludendi, assimilabile quindi a luogo di privata dimora, così come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 31345 del 23.03.2017, D'Amico, Rv. 270076); quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ricorda come l'eventuale presenza di un vigilante all'interno del supermercato non avrebbe garantito una sorveglianza continua, diretta e ininterrotta tale da escludere l'aggravante cui all'art. 625 comma 1, n. 7, cod. pen. (cfr.

Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663). Il rilievo secondo cui il querelante non avrebbe dimostrato la sua qualità di legale rappresentante della società non coglie nel segno atteso che, come si legge nella sentenza impugnata, questi, oltre a qualificarsi come scoio del punto vendita, rivestiva la titolarità di fatto della cosa protetta dalla norma incriminatrice e come tale legittimato a proporre querela secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (per tutti, Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).

Il terzo motivo è versato in fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (p. 6). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025