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Ordinanza — n. 5478/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5478/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5478/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELARDIS MASSIMILIANO nato a GIOIA TAURO il 16/03/1975 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; fr Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 12 ottobre 2021, con cui Gelardis Massimiliano era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), comma-2 bis e 187, comma 1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia che articola due motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5478/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett. b), comma-2 bis e 187, comma 1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia che articola due motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Parole chiave

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azione di responsabilità verdetto di colpevolezza grado di colpa godimento dei diritti civili caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo ritardo scusabile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia che articola due motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELARDIS MASSIMILIANO nato a GIOIA TAURO il 16/03/1975 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; fr

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 12 ottobre 2021, con cui Gelardis Massimiliano era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), comma-2 bis e 187, comma 1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia che articola due motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 3-4 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Giova poi ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio (così si dica per il diniego delle attenuanti generiche) sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il r