Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5476/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5476/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO BENIAMINO nato a CALATABIANO il 16/10/1955 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 giugno 2024, con cui Beniamino Monaco era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che articola tre motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, infine, al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5476/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che articola tre motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, infine, al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale gravi addebiti penali azione civile promozione dell'accusa penale caso poco grave responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
e, infine, al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO BENIAMINO nato a CALATABIANO il 16/10/1955 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 giugno 2024, con cui Beniamino Monaco era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che articola tre motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, infine, al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, risultando i motivi di ricorso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (p. 4 sent. app.), con cui il ricorrente non opera alcun confronto. Dovendosi altresì ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice, rilevando in sede di legittimità unicamente la sua mancata congruità o manifesta illogicità: evenienza che non ricorre nel caso di specie. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr