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Sentenza — n. 5475/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment as crime extinguished by victim's withdrawal of complaint under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5475/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment which had confirmed liability for a specific crime head. The Court found that the victim had formally withdrawn her complaint, a fact that legally extinguished the crime under Article 152 of the Penal Code. Consequently, the lower court's decision to hold the defendant responsible was invalid, and the case was dismissed without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The withdrawal of a private prosecution extinguishes the crime, requiring the Supreme Court to annul judgments that fail to recognize this extinction and uphold criminal liability.

Parole chiave

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extinction of crime withdrawal of complaint private prosecution Supreme Court annulment Italian Penal Code criminal liability procedural extinction remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 152 c.p.
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod.
Art. 129, comma 2 c.p.p.
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod.
art. 152 cod. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARRERO GARCIA JUAN ALBERTO nato il 05/10/1990 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Juan Alberto Barrero Garcia, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, che - in parziale riforma della pronuncia resa il 21 ottobre 2024 dal locale Tribunale, per aver dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) per intervenuta remissione di querela- confermava l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A).

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. È invero pervenuto a questa Corte il verbale di remissione della querela redatto in data 20 marzo 2025 nell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ancona e sottoscritto dalla persona offesa, Lisa Limongelli, cui ha fatto seguito in data 28 marzo 2025 il verbale di accettazione di remissione di querela da parte dell'imputato, redatto dalla Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa circondariale di Ancona ove questi è detenuto.

3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). Consegue che, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per remissione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Co