Ordinanza — n. 5473/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZORI MANOLO nato a ROMA il 25/09/1984 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 24 giugno 2024, con cui Atzori Manolo era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 5473/2026 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 2 -bis (capo a) e 187, commi 1 e 1 -bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che solleva un unico motivo di ricorso, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, poiché l'anzidetto motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3-4 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZORI MANOLO nato a ROMA il 25/09/1984 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 24 giugno 2024, con cui Atzori Manolo era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett.
c) e 2 -bis (capo a) e 187, commi 1 e 1 -bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che solleva un unico motivo di ricorso, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, poiché l'anzidetto motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3-4 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres