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Ordinanza — n. 5472/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5472/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5472/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC MICELI GIORGIO nato a FRASCATI il 08/05/1992 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa il 17 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, diversamente qualificato il fatto di cui al capo C) ai sensi dell'art. 648 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Seferovic Miceli Giorgio, confermando nel resto la sentenza impugnata. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, formulando un unico motivo di ricorso, con cui denuncia vizio di motivazione, con particolare riguardo alla riqualificazione dell'originario fatto di cui al capo C). Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (pp. 3-6 sent. impugnata), rispetto alle cui argomentazioni il ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 5472/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Psinte ..

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom domicilio separato diritto di soggiorno ripristino dello statuto di rifugiato permesso di famiglia rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa il 17 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, diversamente qualificato il fatto di cui al capo C) ai sensi dell'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC MICELI GIORGIO nato a FRASCATI il 08/05/1992 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa il 17 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, diversamente qualificato il fatto di cui al capo C) ai sensi dell'art. 648 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Seferovic Miceli Giorgio, confermando nel resto la sentenza impugnata. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, formulando un unico motivo di ricorso, con cui denuncia vizio di motivazione, con particolare riguardo alla riqualificazione dell'originario fatto di cui al capo C). Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (pp. 3-6 sent. impugnata), rispetto alle cui argomentazioni il ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Psinte ..