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Ordinanza — n. 5471/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because it challenges sentencing rather than legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5471/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nico Radulovic inadmissible and ordered him to pay court costs. Radulovic argued that the Milan Tribunal failed to provide reasons for recognizing generic mitigating circumstances in his sentencing. The court ruled that appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific grounds such as legal misclassification or penalty illegality, excluding arguments about the reasoning behind mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they challenge the recognition of mitigating circumstances, as such appeals must strictly concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between indictment and judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing decision generic mitigating circumstances art 448 cpp legal qualification error attenuazione della pena motivi di cassazione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 110, 56, 624-bis commi 2 e 5, cod. pen.
Art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.
(con riferimento all'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.).
L. n. 103/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC NICO nato il 09/05/1995 avverso la sentenza del 13/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nico Radulovic ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in data 13 giugno 2025, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis commi 2 e 5, cod. pen. (con riferimento all'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.). Ritenuto che il motivo sollevato (omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Frsient