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Ordinanza — n. 5344/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeals against expulsion and sentence dismissed for lack of specific danger assessment motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5344/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Tobi Peter and Laoimri Ahmed inadmissible. Tobi Peter contested the expulsion order based on the alleged absence of a specific danger assessment in the lower court's reasoning, while Laoimri Ahmed challenged the deviation from the base sentence. The court ruled that the lack of specific motivation regarding danger precluded the appeal's admissibility, whereas the sentence deviation was adequately motivated and non-reviewable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 646 c.p.p.; Art. 647 c.p.p.: Appeals challenging expulsion orders must confront the specific motivation regarding the lack of danger; appeals against sentence deviations are inadmissible if the deviation is adequately motivated by objective elements.

Parole chiave

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expulsion appeal inadmissibility specific danger assessment sentence deviation review Cassazione procedural rules procedural exhaustion requirement sanzione sproporzionata remissione della pena sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 646 c.p.p.
Art. 647 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAOIMRI AHMED nato il 11/04/1990 TOBI PETER nato il 03/03/1982 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; • OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Tobi Peter e Laoimri Ahmedffivverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che Tobi contesta l'espulsione disposta con la sentenza di condanna, sul presupposto dell'insussistenza della pericolosità, non confrontandosi con la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (si veda pg.15); ritenuto che il discostamento dalla pena base, contestato da Laoimri è stato adeguatamente motivato, con riferimento a elementi oggettivi e, comunque, non sindacabile nel merito in questa sede; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente