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Ordinanza — n. 5343/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5343/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5343/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IARIA GIUSEPPINA nato, a MELITO DI PORTO SALVO il 07/06/1974 parte offesa nel procedimento c/ LUPPINO DOMENICO MICHELETTA LUCA avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di lana Giuseppina avverso l'ordinanza di archiviazione, nonché la memoria depositata dall'Avvocato Paolo Malavenda; ritenuto che avverso l'ordinanza di archiviazione non è ammesso ricorso per cassazione e, nel caso di specie, non emerge alcuno dei profili di abnormità (AL evocati dahcorrente, avendo il g.i.p. esercitato la funzione normativamente demandatagli e non potendo integrare il vizio dell'abnormità qualsivoglia illegittimità eventuale riscontrata dal ricorrente, né essendo ravvisabile un'ipotesi di stasi processuale (Sez.3, n.32508 del 5/04/2018, Rv. 273371); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deriaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5343/2026 — snpen · Corte di Cassazione: esercitato la funzione normativamente demandatagli e non potendo integrare il vizio dell'abnormità qualsivoglia illegittimità eventuale riscontrata dal ricorrente, né essendo ravvisabile un'ipotesi di stasi processuale (Sez.3, n.32508 del 5/04/2018, Rv. 273371); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deriaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali procedimenti e rimedi accessori censure procedurali motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IARIA GIUSEPPINA nato, a MELITO DI PORTO SALVO il 07/06/1974 parte offesa nel procedimento c/ LUPPINO DOMENICO MICHELETTA LUCA avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di lana Giuseppina avverso l'ordinanza di archiviazione, nonché la memoria depositata dall'Avvocato Paolo Malavenda; ritenuto che avverso l'ordinanza di archiviazione non è ammesso ricorso per cassazione e, nel caso di specie, non emerge alcuno dei profili di abnormità (AL evocati dahcorrente, avendo il g.i.p. esercitato la funzione normativamente demandatagli e non potendo integrare il vizio dell'abnormità qualsivoglia illegittimità eventuale riscontrata dal ricorrente, né essendo ravvisabile un'ipotesi di stasi processuale (Sez.3, n.32508 del 5/04/2018, Rv. 273371); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deriaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannhricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente