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Ordinanza — n. 5341/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5341/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5341/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HENIG DANIEL nato a ROMA il 06/02/1998 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Henig Daniel avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, relativo al concorso dell'imputato nella detenzione di stupefacente ascritta al padre, è meramente reiterativo di questioni di fatto, a fronte delle quali la Corte di appello ha ritenuto dirimente la circostanza per cui l'imputato riceveva personalmente la banconota costituente il prezzo della cessione della dose di stupefacente da parte del padre in favore dell'acquirente; ritenuto che i restanti motivi, concernenti l'esclusione della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, sono aspecifici, avendo la Corte di appello individuato elementi oggettivi (in particolare la non occasionalità del fatto e i precedenti dai quali l'imputato è gravato), ampiamente idonei a giustificare la decisione adottata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5341/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HENIG DANIEL nato a ROMA il 06/02/1998 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Henig Daniel avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, relativo al concorso dell'imputato nella detenzione di stupefacente ascritta al padre, è meramente reiterativo di questioni di fatto, a fronte delle quali la Corte di appello ha ritenuto dirimente la circostanza per cui l'imputato riceveva personalmente la banconota costituente il prezzo della cessione della dose di stupefacente da parte del padre in favore dell'acquirente; ritenuto che i restanti motivi, concernenti l'esclusione della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, sono aspecifici, avendo la Corte di appello individuato elementi oggettivi (in particolare la non occasionalità del fatto e i precedenti dai quali l'imputato è gravato), ampiamente idonei a giustificare la decisione adottata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione al reato imputazione per reati di stupefacenti contributo alimentare parentale reati contro la famiglia dipendenza da sostanze responsabilità parentale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HENIG DANIEL nato a ROMA il 06/02/1998 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Henig Daniel avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, relativo al concorso dell'imputato nella detenzione di stupefacente ascritta al padre, è meramente reiterativo di questioni di fatto, a fronte delle quali la Corte di appello ha ritenuto dirimente la circostanza per cui l'imputato riceveva personalmente la banconota costituente il prezzo della cessione della dose di stupefacente da parte del padre in favore dell'acquirente; ritenuto che i restanti motivi, concernenti l'esclusione della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, sono aspecifici, avendo la Corte di appello individuato elementi oggettivi (in particolare la non occasionalità del fatto e i precedenti dai quali l'imputato è gravato), ampiamente idonei a giustificare la decisione adottata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente