Ordinanza — n. 5336/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIROLAMO EUGENIO nato a CECCANO il 20/04/1959 MATURANI ANNAMARIA nato a ROMA il 20/12/1972 MATURANI DI GIROLAMO SALVATORE nato a FROSINONE il 22/06/1990 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Maturani Annamaria, Di Girolamo Eugenio, Di Girolamo Maturani Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi, relativi alla destinazione all'uso personale, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello adeguatamente individuato elementi sintomatici della destinazione allo spaccio (in primist la suddivisione in confezioni e il rinvenimento di ritagli di cellophane a tal fine utilizzati); ritenuto che è manifestamente infondata la deduzione in ordine all'estraneità al fatto di Maturani Annamaria e Di Girolamo Eugenio, posto che la condotta volta quanto meno a ritardare l'ingresso dei Carabinieri si traduce in un ausilio rispetto alla detenzione dello stupefacente (Sez.3, n.14961 del 27/3/2024, Rv.286105); rilevato che i motivi attinenti alla resistenza a pubblico ufficiale ripropongono questioni in fatto, cui i giudici di merito hanno già dato ampia e motivata risposta; ritenuto che i restanti motivi, concernenti il diniego delle generiche e della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati, posto che la Corte di appello ha individuato — con motivazione immune da censure — specifici elementi fattuali (essenzialmente desunti dai precedenti, anche specifici) incompatibili con i predetti istituti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5336/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIROLAMO EUGENIO nato a CECCANO il 20/04/1959 MATURANI ANNAMARIA nato a ROMA il 20/12/1972 MATURANI DI GIROLAMO SALVATORE nato a FROSINONE il 22/06/1990 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Maturani Annamaria, Di Girolamo Eugenio, Di Girolamo Maturani Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi, relativi alla destinazione all'uso personale, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello adeguatamente individuato elementi sintomatici della destinazione allo spaccio (in primist la suddivisione in confezioni e il rinvenimento di ritagli di cellophane a tal fine utilizzati); ritenuto che è manifestamente infondata la deduzione in ordine all'estraneità al fatto di Maturani Annamaria e Di Girolamo Eugenio, posto che la condotta volta quanto meno a ritardare l'ingresso dei Carabinieri si traduce in un ausilio rispetto alla detenzione dello stupefacente (Sez.3, n.14961 del 27/3/2024, Rv.286105); rilevato che i motivi attinenti alla resistenza a pubblico ufficiale ripropongono questioni in fatto, cui i giudici di merito hanno già dato ampia e motivata risposta; ritenuto che i restanti motivi, concernenti il diniego delle generiche e della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati, posto che la Corte di appello ha individuato — con motivazione immune da censure — specifici elementi fattuali (essenzialmente desunti dai precedenti, anche specifici) incompatibili con i predetti istituti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIROLAMO EUGENIO nato a CECCANO il 20/04/1959 MATURANI ANNAMARIA nato a ROMA il 20/12/1972 MATURANI DI GIROLAMO SALVATORE nato a FROSINONE il 22/06/1990 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Maturani Annamaria, Di Girolamo Eugenio, Di Girolamo Maturani Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi, relativi alla destinazione all'uso personale, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello adeguatamente individuato elementi sintomatici della destinazione allo spaccio (in primist la suddivisione in confezioni e il rinvenimento di ritagli di cellophane a tal fine utilizzati); ritenuto che è manifestamente infondata la deduzione in ordine all'estraneità al fatto di Maturani Annamaria e Di Girolamo Eugenio, posto che la condotta volta quanto meno a ritardare l'ingresso dei Carabinieri si traduce in un ausilio rispetto alla detenzione dello stupefacente (Sez.3, n.14961 del 27/3/2024, Rv.286105); rilevato che i motivi attinenti alla resistenza a pubblico ufficiale ripropongono questioni in fatto, cui i giudici di merito hanno già dato ampia e motivata risposta; ritenuto che i restanti motivi, concernenti il diniego delle generiche e della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati, posto che la Corte di appello ha individuato — con motivazione immune da censure — specifici elementi fattuali (essenzialmente desunti dai precedenti, anche specifici) incompatibili con i predetti istituti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estens re Il Pr