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Ordinanza — n. 5335/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5335/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5335/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PITOTTI MIRKO nato a RIETI il 20/07/1991 PETRUCCI MATTIA nato a RIETI il 11/04/1991 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Petrucci Mattia e Pitotti Mirko avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorsi, volti unicamente a censurare il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata giustificazione in ordine all'esclusione del quinto comma, valorizzando il coinvolgimento nella condotta illecita di una minore, pur non essendo stata quest'ultima ritenuta responsabile del reato; la motivazione sul punto è logica e coerente, quindi priva di vizi censurabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5335/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PITOTTI MIRKO nato a RIETI il 20/07/1991 PETRUCCI MATTIA nato a RIETI il 11/04/1991 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Petrucci Mattia e Pitotti Mirko avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorsi, volti unicamente a censurare il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata giustificazione in ordine all'esclusione del quinto comma, valorizzando il coinvolgimento nella condotta illecita di una minore, pur non essendo stata quest'ultima ritenuta responsabile del reato; la motivazione sul punto è logica e coerente, quindi priva di vizi censurabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori partecipazione al reato caso poco grave scemata imputabilità contravvenzioni aggravamento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PITOTTI MIRKO nato a RIETI il 20/07/1991 PETRUCCI MATTIA nato a RIETI il 11/04/1991 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Petrucci Mattia e Pitotti Mirko avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorsi, volti unicamente a censurare il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata giustificazione in ordine all'esclusione del quinto comma, valorizzando il coinvolgimento nella condotta illecita di una minore, pur non essendo stata quest'ultima ritenuta responsabile del reato; la motivazione sul punto è logica e coerente, quindi priva di vizi censurabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente