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Ordinanza — n. 5334/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5334/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5334/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAFAJ PELIVAN nato il 17/05/1995 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Xhafaj Pelivan avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria depositata dall'Avvocato Dario Andreoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, riproponendo questioni attinenti alla valutazione nel merito del fatto, alle quali la Corte di appello ha dato esauriente risposta, attribuendo la responsabilità concorsuale all'imputato sulla base del fatto che la droga è stata rinvenuta in un'abitazione risultata essere nella sua disponibilità e della circostanza che l'imputato era perfettamente a conoscenza del luogo di occultamento dello stupefacente; ritenuto che il motivo afferente all'esclusione delle generiche è manifestamente infondato, essendo stata esclusa la sussistenza di elementi atti ad attenuare l'offensività del fatto (detenzione di Kg.30 di hashis); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5334/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAFAJ PELIVAN nato il 17/05/1995 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Xhafaj Pelivan avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria depositata dall'Avvocato Dario Andreoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, riproponendo questioni attinenti alla valutazione nel merito del fatto, alle quali la Corte di appello ha dato esauriente risposta, attribuendo la responsabilità concorsuale all'imputato sulla base del fatto che la droga è stata rinvenuta in un'abitazione risultata essere nella sua disponibilità e della circostanza che l'imputato era perfettamente a conoscenza del luogo di occultamento dello stupefacente; ritenuto che il motivo afferente all'esclusione delle generiche è manifestamente infondato, essendo stata esclusa la sussistenza di elementi atti ad attenuare l'offensività del fatto (detenzione di Kg.30 di hashis); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti consumo di canapa pericolo di traffico di stupefacenti traffico aggravato di cocaina partecipazione al reato abuso di sostanze
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAFAJ PELIVAN nato il 17/05/1995 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Xhafaj Pelivan avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria depositata dall'Avvocato Dario Andreoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, riproponendo questioni attinenti alla valutazione nel merito del fatto, alle quali la Corte di appello ha dato esauriente risposta, attribuendo la responsabilità concorsuale all'imputato sulla base del fatto che la droga è stata rinvenuta in un'abitazione risultata essere nella sua disponibilità e della circostanza che l'imputato era perfettamente a conoscenza del luogo di occultamento dello stupefacente; ritenuto che il motivo afferente all'esclusione delle generiche è manifestamente infondato, essendo stata esclusa la sussistenza di elementi atti ad attenuare l'offensività del fatto (detenzione di Kg.30 di hashis); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente