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Ordinanza — n. 5333/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5333/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5333/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASALVIERI ANDREA nato a LATINA il 18/04/1989 PETRUCCI SIMONE nato a SEZZE il 10/01/1990 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Simone Petrucci e Andrea Casalvieri avverso la sentenza in epigrafe; lette le memorie difensive depositate dall'Avvocato Massimo Di Girolamo e dagli Avvocati Claudio De Felice e Maria Cristina Sepe; ritenuto che il ricorso di Petrucci è manifestamente infondato, riproponendo questioni di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (correttamente operatq, dai giudici di merito sulla base di un'interpretazione non censurabile delle intercettazioni telefoniche), peraltro ricondotto nell'ambito dell'ipotesi lieve; in merito al trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle generiche, la valutazione discrezionale è stata correttamente motivata, anche in considerazione della reiterazione della condotta; infine, la sospensione condizionale non risulta esser stata espressamente richiesta; ritenuto che il primo e secondo motivo formulato da Casalvieri sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello ampiamente motivato in ordine alle ragioni ostative al riconoscimento dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e all'intrinseca gravità del fatto, incompatibile con il riconoscimento delle generiche; in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, la differenziazione della pena e il riferimento alla gravità dei fatti, oltre all'entità minima degli aumenti, escludono il dedotto vizio di motivazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5333/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e all'intrinseca gravità del fatto, incompatibile con il riconoscimento delle generiche; in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, la differenziazione della pena e il riferimento alla gravità dei fatti, oltre all'entità minima degli aumenti, escludono il dedotto vizio di motivazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione caso di rigore circostanze aggravanti o attenuanti peggioramento di uno stato anteriore riesame della rendita AI gravità della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASALVIERI ANDREA nato a LATINA il 18/04/1989 PETRUCCI SIMONE nato a SEZZE il 10/01/1990 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Simone Petrucci e Andrea Casalvieri avverso la sentenza in epigrafe; lette le memorie difensive depositate dall'Avvocato Massimo Di Girolamo e dagli Avvocati Claudio De Felice e Maria Cristina Sepe; ritenuto che il ricorso di Petrucci è manifestamente infondato, riproponendo questioni di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (correttamente operatq, dai giudici di merito sulla base di un'interpretazione non censurabile delle intercettazioni telefoniche), peraltro ricondotto nell'ambito dell'ipotesi lieve; in merito al trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle generiche, la valutazione discrezionale è stata correttamente motivata, anche in considerazione della reiterazione della condotta; infine, la sospensione condizionale non risulta esser stata espressamente richiesta; ritenuto che il primo e secondo motivo formulato da Casalvieri sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello ampiamente motivato in ordine alle ragioni ostative al riconoscimento dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e all'intrinseca gravità del fatto, incompatibile con il riconoscimento delle generiche; in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, la differenziazione della pena e il riferimento alla gravità dei fatti, oltre all'entità minima degli aumenti, escludono il dedotto vizio di motivazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Pres