Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5332/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5332/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5332/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCHI MICHAEL nato a CIVITAVECCHIA il 04/03/2001 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fuschi Michael avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi di ricorso, essenzialmente volti a censurare l'omessa derubricazione della condotta nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono versati in fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate e congruamente risolte dai giudici di merito che, con motivazione immune da censure, hanno ritenuto l'incompatibilità del dato quantitativo (463 dosi di cocaina) con la richiesta derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5332/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono versati in fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate e congruamente risolte dai giudici di merito che, con motivazione immune da censure, hanno ritenuto l'incompatibilità del dato quantitativo (463 dosi di cocaina) con la richiesta derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa tossicodipendenza attenuazione della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCHI MICHAEL nato a CIVITAVECCHIA il 04/03/2001 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fuschi Michael avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi di ricorso, essenzialmente volti a censurare l'omessa derubricazione della condotta nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono versati in fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate e congruamente risolte dai giudici di merito che, con motivazione immune da censure, hanno ritenuto l'incompatibilità del dato quantitativo (463 dosi di cocaina) con la richiesta derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente