Ordinanza — n. 5332/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCHI MICHAEL nato a CIVITAVECCHIA il 04/03/2001 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fuschi Michael avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi di ricorso, essenzialmente volti a censurare l'omessa derubricazione della condotta nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono versati in fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate e congruamente risolte dai giudici di merito che, con motivazione immune da censure, hanno ritenuto l'incompatibilità del dato quantitativo (463 dosi di cocaina) con la richiesta derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5332/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono versati in fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate e congruamente risolte dai giudici di merito che, con motivazione immune da censure, hanno ritenuto l'incompatibilità del dato quantitativo (463 dosi di cocaina) con la richiesta derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCHI MICHAEL nato a CIVITAVECCHIA il 04/03/2001 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Fuschi Michael avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi di ricorso, essenzialmente volti a censurare l'omessa derubricazione della condotta nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono versati in fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate e congruamente risolte dai giudici di merito che, con motivazione immune da censure, hanno ritenuto l'incompatibilità del dato quantitativo (463 dosi di cocaina) con la richiesta derubricazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente