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Ordinanza — n. 5330/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against preliminary judgment for different penalty reasons due to lack of acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5330/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a preliminary judgment applying a penalty for reasons distinct from those permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The court found no evident grounds for acquittal, leading to the rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 448 cod. proc. pen.; The appeal against a preliminary judgment applying a penalty for reasons other than those permitted by law is inadmissible if no evident grounds for acquittal are present.

Parole chiave

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Art. 448 Code Criminal Procedure Preliminary Judgment Appeal Different Penalty Reasons Evident Grounds Acquittal Inadmissible Appeal Procedural Costs Cassa delle Ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGHELLA DAVIDE (CUI: 003N821) nato a PESCARA il 10/05/1964 avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Berghella Davide avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è proposto avverso sentenza di applicazione della pena per motivi diversi da quelli consentiti ex art. 448 cod. proc. pen. e, in particolare, non risulta l'evidenza di cause di proscioglimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estens e Il Presidente